Statuto e regolamento

Fondazione barsanti e matteucci – Ets

Articolo 1

Costituzione e sede

Per iniziativa ed impulso del rotary club di Lucca è costituita una fondazione denominata fondazione barsanti e matteucci – ets con sede in Lucca all’indirizzo comunicato al runts.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, come disciplinata dal capo I del titolo iv del d.Lgs. 117/17.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili neppure in via indiretta.

 

Articolo 2

Scopi

La fondazione, in una logica educativa e pedagogica, e quale paradigma di un percorso di conoscenza, promuove e diffonde l’opera di ricerca scientifica e sperimentale eseguita dai due illustri scienziati lucchesi, eugenio barsanti e felice matteucci, anche con riferimento all’evoluzione storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive presenti e future.

La fondazione non ha fini di lucro.

Essa si propone di perseguire esclusivamente attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del d.Lgs. 117/17 e precisamente:

D) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

F) Iinterventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

G) Formazione universitaria e post-universitaria;

H) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In via esemplificativa la fondazione svolgerà la sua attività di interesse generale mediante:

Il reperimento, l’acquisto, la conservazione, la valorizzazione e l’illustrazione degli studi, degli scritti e delle opere dei due suddetti scienziati, nella prospettiva di un costante aggiornamento di un patrimonio museale d’indubbio valore scientifico;

La promozione, attraverso l’attribuzione di borse di studio o il conferimento di premi, di ricerche nel campo della tecnologia, con particolare rilievo al settore dei veicoli a motore. In questo quadro possono rientrare anche studi rivolti all’utilizzo di nuovi carburanti che presentino, rispetto a quelli tradizionali, particolari vantaggi, quali maggior economicità di esercizio, e/o minor inquinamento; sono prese in considerazione anche iniziative che abbiano lo scopo di migliorare la produttività e la qualità di macchine, in qualsiasi settore produttivo ed industriale;

La promozione degli studi e della ricerca sulle opere di illustri personaggi lucchesi del settore tecnico scientifico che abbiano contribuito con le loro scoperte alla elevazione culturale della nostra provincia in ambito nazionale ed internazionale;

La gestione della sede espositiva destinata alla divulgazione scientifica degli studi e dei beni di proprietà della fondazione tempo per tempo realizzati.

 

Articolo 3

Attività diverse e raccolta fondi

La fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 2, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo I criteri ed I limiti di cui all’art 6 del d.Lgs. 117/17.

Per il sostegno dell’attività istituzionale la fondazione potrà effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all’art. 7 del d.Lgs. 117/17.

 

Articolo 4

Modalità di conseguimento degli scopi istituzionali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l’altro:

A) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

B) Amministrare e gestire I beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

C) Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

D) Costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

E) Promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, I relativi addetti e il pubblico;

F) Organizzare mostre ed eventi espositivi in genere;

G) Stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;

H) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

I) Promuovere la valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche ai fini di una eventuale brevettabilità industriale; al fine di reperire risorse finanziarie per la loro realizzazione.

 

Articolo 5

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito:

A) Dal fondo di dotazione comunque costituito;

B) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

C) Da eventuali lasciti a titolo di eredità, donazioni o contributi comunque considerati da parte di persone fisiche, giuridiche pubbliche o private, volti espressamente ad incrementare il patrimonio per I fini contemplati dal presente statuto;

D) Da ogni altra entrate destinata ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione.

Configura distribuzione indiretta di utile ogni comportamento riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 8 comma 3 del d lgs. 117/17.

 

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

  • Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
  • Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • Da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, dalla regione toscana, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da privati;
  • Dai contributi in qualsiasi forma concessi dai fondatori e dai partecipanti;
  • Dai ricavi delle attività istituzionali di interesse generale e dalle attività connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Articolo 7

Bilancio, avanzi di gestione e libri contabili

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il consiglio d’amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio di esercizio della fondazione costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie secondo I modelli e con le modalità che saranno tempo per tempo determinate ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 117/17.

Gli utili o avanzi di gestione non verranno distribuiti neanche in modo indiretto e devono essere interamente reinvestiti nelle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2.

L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 3 a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

La fondazione tiene I registri e le scritture contabili tempo per tempo previste dalle norme di settore e dai regolamenti di amministrazione e contabilità.

 

Articolo 8

Bilancio sociale e informativa sociale

Se I ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano l’importo previsto dall’art. 14, comma 2 del d.Lgs. 117/17, attualmente pari a 100.000 euro annui, la fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se I ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano l’importo previsto dall’art. 14, comma 1 del d.Lgs. 117/17, attualmente pari a 1 mln di euro annui, la fondazione deve redigere, depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

 

Articolo 9

Fondatori e partecipanti

La fondazione è sostenuta in via principale da:

  1. Fondatori promotori;
  2. Fondatori;
  3. Partecipanti.

E’ fondatore promotore il rotary club di Lucca.

Sono fondatori:

  • Fondazione cassa di risparmio di Lucca;
  • Fondazione banca del monte di Lucca;
  • Camera di commercio di Lucca;
  • Confindustria toscana nord;
  • Automobile club Lucca.

Assumono la qualifica di partecipanti alla fondazione, secondo I criteri stabiliti da apposito regolamento. I soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, svolgimento di attività o conferimento di beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione.

I nominativi dei partecipanti sono iscritti in apposito elenco tenuto dalla fondazione, nel quale sono riportati la data d’ammissione, I versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

La quota è dovuta per anno solare o frazione di esso in cui è acquisita o cessa la qualifica di partecipante.

I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di febbraio dell’anno solare di riferimento

La qualifica di partecipante e gli oneri ad esso connessi si rinnoveranno in automatico di anno in anno, salvo recesso del partecipante stesso da comunicarsi entro 30 giorni dalla fine dell’esercizio solare.

 

Articolo 10

Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti

L’ammissione dei partecipanti è deliberata dal consiglio di amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

La qualità di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dall’art 9.

La rinuncia deve essere comunicata al presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o pec ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute per l’anno solare di riferimento.

 

Articolo 11

L’assemblea dei fondatori e dei partecipanti

L’assemblea, che ha natura consultiva, è costituita dai fondatori e dai partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno prima dell’approvazione del bilancio annuale consuntivo o ogni qualvolta il presidente della fondazione decida di convocarla; possono partecipare con diritto di voto solo I soggetti in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell’esercizio in corso, nella persona del rappresentante legale protempore o suo delegato.

L’assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal presidente della fondazione e delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero dei partecipanti intervenuti.

Le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell’assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della fondazione.

L’elezione dei membri del consiglio di amministrazione spettanti ai partecipanti avviene con votazione a loro dedicata, secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da adottare da parte del cda che dovrà tener conto, ai fini dei poteri di voto, delle contribuzioni versate nei quattro esercizi precedenti a quello in cui ha luogo il rinnovo del consiglio stesso.

 

Articolo 12

Organi ed uffici della fondazione

Sono organi della fondazione:

  • Il presidente della fondazione;
  • Il consiglio di amministrazione;
  • L’organo di controllo;
  • L’assemblea dei fondatori e dei partecipanti.

Sono uffici della fondazione, ove istituiti, il direttore generale e la segreteria amministrativa.

Per la partecipazione alle cariche sociali, ad eccezione dell’organo di controllo, non sono previsti compensi e/o indennità di presenza; potranno essere stabiliti dei compensi in misura fissa, nel rispetto della natura non lucrativa dell’ente.

Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l’espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione.

 

Articolo 13

Presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione, che è anche presidente della fondazione, è eletto all’interno del consiglio stesso. Il presidente ha la rappresentanza legale della fondazione, provvede alla convocazione del consiglio di amministrazione e presiede le relative adunanze.

In caso di assoluta urgenza e necessità, adotta le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito nella presidenza del consiglio di amministrazione, dal vice presidente del consiglio di amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest’ultimo, dal componente più anziano del consiglio di amministrazione.

A fini del presente articolo, l’anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell’organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

La firma del vice presidente o del consigliere anziano attestano presso I terzi l’assenza del presidente e/o del vice presidente.

 

Articolo 14

Composizione e nomina del consiglio d’amministrazione

Il consiglio d’amministrazione è composto da un massimo di 13 membri designati come segue:

  • Uno dal rotary club di Lucca;
  • Uno dalla fondazione cassa di risparmio di Lucca;
  • Uno dall’automobile club Lucca;
  • Uno dalla fondazione banca del monte di Lucca
  • Uno dalla camera di commercio di Lucca;
  • Uno da confindustria toscana nord;
  • Uno dal comune di Lucca;
  • Fino ad un massimo di 5 dall’assemblea dei partecipanti con modalità stabilite da apposito regolamento tenuto conto di quanto disposto dallo statuto.

I fondatori che non risultano aver versato la quota stabilita come contribuzione a loro carico nei quattro esercizi precedenti al rinnovo possono esercitare il diritto di designazione loro spettante solo nel momento in cui avranno regolarizzato la loro posizione.

Il consiglio può inoltre cooptare un ulteriore componente scelto tra personalità di chiara ed indiscussa fama nel campo delle attività istituzionali della fondazione.

I membri del consiglio d’amministrazione restano in carica quattro esercizi e possono essere confermati.

Il consiglio d’amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l’avvenuta nomina dei membri di spettanza dei fondatori in regola con I versamenti delle quote ordinarie.

Il membro del consiglio d’amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, I membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al presente articolo, alla cooptazione di altro/I consigliere/I che resterà in carica sino alla scadenza naturale dell’organo.

Il mandato del consiglio di amministrazione termina con la riunione convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell’organo amministrativo nei termini e con le modalità di cui al presente statuto.

 

Articolo 15

Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente. Il presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è disposta mediante pec, lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo I casi di urgenza per I quali la convocazione può essere effettuata mediante pec, telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La convocazione deve riportare la data, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.

Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante audio/video conferenza o altro strumento telematico, purché sia garantita la piena partecipazione dei consiglieri e dell’organo di controllo collegati a distanza e sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente, anche mediante collegamento telematico, al momento della votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.  In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l’adunanza.

Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto, anche con firma elettronica, da quest’ultimo e dal presidente.

 

Articolo 16

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio d’amministrazione esercita tutti I poteri per l’ordinaria e per la straordinaria amministrazione della fondazione. In particolare provvede:

A) Alla nomina del presidente e del vice presidente;

B) All’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull’attività svolta, nonché del bilancio preventivo e del bilancio di missione;

C) All’accettazione di eredità, legati, lasciti e altre donazioni;

D) Alla nomina dei rappresentanti della fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;

E) Alla determinazione delle quote annuali richieste ai fondatori;

F) All’accettazione dei partecipanti e, nei casi previsti, all’assunzione della delibera di esclusione;

G) A determinare la misura dei contributi annuali, in denaro e/o in natura, al versamento dei quali consegue la qualifica di partecipante;

H) Alla stipula delle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;

I) All’assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;

J) All’acquisto o alla vendita di beni, all’accettazione di altre donazioni, anche in natura, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della fondazione;

K) Alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;

L) Al conferimento di incarichi professionali;

M) Alla nomina di procuratori;

N) All’eventuale nomina del direttore della fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;

O) All’eventuale approvazione di uno o più regolamenti interni;

P) Alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla revoca di eventuali commissioni tecniche e scientifiche nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;

Q) Alla nomina dell’organo di controllo e alla determinazione del relativo compenso;

R) Alla nomina di un segretario;

S) Alla richiesta di accreditamento presso enti pubblici anche sovranazionali;

T) Alla partecipazione a bandi comunitari anche mediante partecipazione ad associazioni temporanee di scopo;

U) Alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità di costituzione dell’assemblea dei fondatori e partecipanti nonché delle relative norme di funzionamento;

V) A delegare al presidente, ad uno o più dei propri componenti o al direttore particolari poteri, determinandone I limiti nella delega. Nel caso in cui l’incarico conferito ad uno o più consiglieri comportasse un impegno straordinario, il consiglio potrà determinarne l’eventuale compenso, la cui durata sarà connessa a quella dell’incarico medesimo

W) Alle modifiche statutarie, con delibera da assumere, a pena di inefficacia, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei consiglieri in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera con il quorum costitutivo della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni concernenti: l’approvazione del bilancio, la nomina del presidente della fondazione, la nomina del direttore generale, il cambiamento degli scopi, le modifiche statutarie, il trasferimento della sede fuori dal comune di Lucca e lo scioglimento devono avere necessariamente il voto favorevole del membro designato dal fondatore promotore così come le deliberazioni relative all’acquisto o la vendita di immobili.

 

Articolo 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la fondazione.

 

Articolo 18

Comitato scientifico

Il comitato scientifico, ove nominato, è organo consultivo della fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della fondazione.

Il comitato scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il consiglio di amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della fondazione. In particolare, esso formula pareri e proposte, nonché valutazioni scientifiche e tecniche in merito ai progetti sottoposti alla fondazione e in relazione al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il consiglio di amministrazione per definire gli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’incarico può cessare in ogni tempo, per dimissioni, incompatibilità o revoca, senza necessità di giusta causa.

Il comitato scientifico si riunisce su convocazione del presidente della fondazione ed è dal medesimo presieduto. Il presidente può designare un coordinatore del comitato scientifico destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità.

 

Articolo 19

Comitato d’onore

Il comitato d’onore, ove nominato, è un organo consultivo della fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della fondazione.

 

Articolo  20

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’organo di controllo cura la tenuta del libro nel quale sono riportate le risultanze delle verifiche ed I controlli effettuati, partecipa di diritto alle adunanze dell’assemblea e del consiglio di amministrazione con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono I requisiti previsti dalla legge, la fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro.

 

Articolo 21

Direttore generale e segreteria amministrativa

Il direttore generale, ove istituito, è nominato dal consiglio d’amministrazione, tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse della fondazione. All’atto della nomina il consiglio d’amministrazione determina natura e qualifica del rapporto, nonché la sua durata.

Egli sovrintende alla gestione delle attività della fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

In particolare svolge I seguenti compiti:

  • Mantenere I contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività della fondazione;
  • Svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal consiglio di amministrazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della fondazione;
  • Firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del consiglio di amministrazione;
  • Curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
  • Dirigere il personale della fondazione e predisporre l’organizzazione degli uffici della fondazione;
  • Individuare il proprio vicario, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

La segreteria generale, diretta dal direttore generale, è composta da un numero variabile di membri nominati dal consiglio di amministrazione.

La segreteria generale è ufficio ausiliario interno alla fondazione per una efficace esecutività della medesima, cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi della fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed I mezzi di cui è dotata.

 

Articolo 22

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno definite secondo quanto previsto dall’ordinamento della camera arbitrale di Lucca, secondo la normativa vigente tempo per tempo.

 

Articolo 23

Scioglimento

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, la fondazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Articolo 24

Norme di chiusura

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della fondazione, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

 

Articolo 25

Norma transitoria

In relazione alle disposizioni di cui all’art 101 del d.Lgs. 117/17 fino all’operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche di diritto privato; parimenti è sospesa l’efficacia di tutte le modifiche statutarie collegate con l’entrata in vigore del provvedimento, ivi compresa la denominazione, che prenderanno piena efficacia senza bisogno di ulteriori modifiche dall’esercizio di prima applicazione della nuova normativa sugli ets.

Ai fini inoltre di consentire un ordinato passaggio al nuovo assetto amministrativo gli organi attuali rimangono in carica fino all’approvazione del bilancio successivo all’approvazione delle presenti modifiche statutarie da parte dell’autorità di vigilanza e quindi prevedibilmente con il bilancio chiuso al 31/12/2020.

Regolamento della Fondazione Barsanti e Matteucci

Art. 1. Regolamento
Il presente regolamento – adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 9, 11 e 14 dello Statuto – stabilisce le norme che regolano la categoria dei Partecipanti nella Fondazione Barsanti e Matteucci e le modalità di costituzione, di votazione e di tenuta dei registri delle deliberazioni dell’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.
Le eventuali future modifiche ed integrazioni del Regolamento sono adottate dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti norme statutarie.

PARTECIPANTI

Art. 2. Partecipanti della Fondazione
2.1 Assumono la qualifica di Partecipanti alla Fondazione le persone fisiche e giuridiche, sia singole che associate nonché gli Enti Pubblici, le Fondazioni e le Associazioni riconosciute che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oppure mediante svolgimento di attività anche professionale, o con il conferimento di beni materiali e immateriali.
2.2 I Partecipanti, eventualmente un loro rappresentante se persone giuridiche, sono membri dell’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti.

Art. 3. Domanda di partecipazione, procedure di ammissione dei Partecipanti, procedure di recesso e decadenza dei Partecipanti
3.1 Gli Enti, le persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendono aderire alla Fondazione, acquisendo la qualifica di Partecipante, devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve contenere almeno:
a. i dati identificativi del soggetto richiedente ed una specifica indicazione dell’attività svolta;
b. la dichiarazione da parte del richiedente di condividere gli scopi della Fondazione, di conoscere ed accettare sia lo Statuto sia il Regolamento della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda;
c. la descrizione del tipo di contribuzione offerto dal soggetto richiedente e se tale contribuzione consiste in un contributo in denaro, oppure nello svolgimento di attività o nel conferimento di beni materiali o immateriali, con indicazione del valore dei medesimi, a cui è possibile, ma non vincolante, allegare una relazione di stima.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto del soggetto richiedente, se pertinente.
3.2 I requisiti necessari per ottenere la qualifica di Partecipante alla Fondazione sono in concreto verificati dal Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dallo Statuto.
3.3 L’ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio. La qualifica di Partecipante e gli oneri ad essa connessi si rinnoveranno in automatico di anno in anno.
3.4 Le delibere di cui al precedente punto 3.3 devono essere comunicate al richiedente, nella forma ritenuta opportuna, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione.
3.5 La qualifica di Partecipante decorre dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale o, per i soggetti che erogano contributi in natura, dal giorno successivo alla data di sottoscrizione degli appositi accordi o convenzioni con la Fondazione.
3.6 I nominativi dei Partecipanti sono iscritti in apposito elenco tenuto dalla Fondazione, nel quale sono riportati la data d’ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

Art. 4. Perdita della qualifica di Partecipante.
4.1 La qualità di Partecipante si perde per recesso o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, per inadempimento in caso di mancato pagamento della quota prevista dall’art. 9 dello Statuto.
Il recesso deve essere comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC ed ha effetto dalla data del ricevimento.
4.2 In caso di recesso o di decadenza debbono comunque essere versate le quote dovute per l’anno solare di riferimento.
In caso di decadenza l’esclusione non dà diritto alla restituzione della quota di adesione versata.
4.3 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene versato o la prestazione offerta regolarmente eseguita e, con i connessi oneri, si rinnova automaticamente di anno in anno.

Art.5. Determinazione della quota di adesione
5.1 La quota di adesione è dovuta per anno solare o frazione di esso in cui è acquisita o cessa la qualifica di partecipante e deve essere corrisposta entro il mese di febbraio dell’anno solare di riferimento.
5.2 Ogni anno in occasione della prima riunione, il Consiglio di Amministrazione stabilisce la quota di adesione minima per i Partecipanti. Tale quota non può essere inferiore alle misure di seguito indicate, salvo futura diversa determinazione:
1) € 600,00 per le persone singole o associate;
2) € 1.000,00 per gli Enti Pubblici, le Istituzioni e le Fondazioni.

ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

Art. 6. Modalità di costituzione e di votazione della Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti
6.1 L’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti è costituita dai rappresentanti designati dai Fondatori e dai Partecipanti.
6.2 L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal VicePresidente, almeno una volta l’anno prima della approvazione del bilancio annuale consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla.
6.2 La convocazione è disposta mediante PEC, lettera, fax o e-mail, spedita ai membri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata con gli stessi mezzi almeno due giorni prima. La convocazione deve riportare la data, il luogo e l’ordine del giorno.
6.3 Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante audio/video conferenza o altro strumento telematico, purché sia garantita la piena partecipazione del membro e sia possibile verificare l’identità del membro che partecipa e vota.
6.4 L’Assemblea è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione.
L’Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Fondatori e dei Partecipanti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero dei Fondatori e dei Partecipanti intervenuti.
6.5 Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto i Partecipanti in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell’esercizio in corso.
6.6 L’Assemblea ha natura consultiva.

Art. 7. Procedura di designazione dei rappresentanti dei Partecipanti in Consiglio di Amministrazione.
7.1 L’Assemblea ha il compito di designare fino ad un massimo di 5 membri all’interno del Consiglio di Amministrazione, eletti fra i Partecipanti.
7.2 La designazione avviene in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, durante l’Assemblea precedente l’approvazione del bilancio annuale consuntivo, con votazione a loro dedicata.
Ai fini dei poteri di voto, si terrà conto delle contribuzioni versate nei quattro esercizi precedenti, in conformità alla previsione dell’art. 11 dello Statuto.
A tale fine all’inizio della Assemblea il Presidente compilerà una lista di aventi diritto al voto, attribuendo ad ogni elettore un numero di punti-voto determinato sulla base delle contribuzioni versate complessivamente nei quattro esercizi precedenti, secondo il seguente criterio:
1 punto-voto per ogni € 4.000,00 di contribuzione quadriennale
ovvero si ha diritto a:
1 punto-voto per contribuzione quadriennale inferiore o uguale a € 4.000,00
2 punti-voto per contribuzione quadriennale superiore a € 4.000,00 e inferiore o uguale a € 8.000,00
…ecc.
7.3 La elezione, salvo diversa determinazione adottata a maggioranza, si svolgerà con schede di votazione contenenti il numero di voti spettanti e la indicazione di uno o più candidati, sulla base di indicazioni raccolte dal Presidente all’inizio dell’Assemblea.
7.4 In caso di numero di voti ex-aequo, sarà eletto il rappresentante del Partecipante con maggiore contribuzione complessiva nei quattro esercizi precedenti.
7.5 Fintanto che il numero dei Partecipanti resterà inferiore o eguale al numero dei posti non ricoperti dai Fondatori in Consiglio di Amministrazione, questi saranno direttamente cooptati dal Consiglio stesso.
7.6 In caso di perdita della qualifica di Partecipante, l’eventuale rappresentante nel Consiglio di Amministrazione sarà sostituito con le stesse modalità descritte ai punti 7.2, 7.3, 7.4.

Art. 8. Modalità di tenuta dei registri delle deliberazioni dell’Assemblea
Il verbale delle riunioni dell’Assemblea, redatto dal Segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente. La sottoscrizione può essere apposta con firma grafica o con firma elettronica.